Diritto privato, commerciale e amministrativo 08 Gennaio 2024

Cessazione unioni civili, valutabile l’intero periodo di convivenza

Nel caso di cessazione di un’unione civile l’ammontare dell’assegno previsto a favore della parte che non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento deve considerare anche il periodo di convivenza di fatto antecedente all’entrata in vigore della L. 20.05.2016 n. 76.

Il caso di specie trae origine da una sentenza emessa da parte del Tribunale di Pordenone che, dopo avere pronunciato lo scioglimento dell'unione civile, condannava una delle due parti al versamento sotto forma di assegno mensile di un importo di 550 euro a favore dell’altra. La Corte di Appello di Trieste al contrario dei giudici di primo grado non riconosceva l’obbligo alla corresponsione dell’assegno. Il procedimento faceva ulteriore ricorso in sede di Cassazione, ove accertata la presenza di un contrasto di giurisprudenza in merito alle modalità di determinazione dell’assegno veniva rinviato alle Sezioni Unite per l’individuazione di un uniforme principio di diritto per la risoluzione dei casi futuri. I giudici della Corte di Cassazione iniziano la loro analisi con la considerazione della normativa vigente, che oggi regolamenta le unioni civili attraverso la L. 20.05.2016, n. 76 il cui art. 1, c. 25 dispone l’applicabilità a tali forme di convivenza sociale di numerose disposizioni previste in materia di matrimonio. Tra di esse rientra anche l’art. 5, c. 6 L. 898/1970 che testualmente dispone: “Il tribunale tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, e al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in relazione alla durata del matrimonio...

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