Società e contratti 09 Dicembre 2025

Cessione d’azienda e liberazione dai debiti pregressi

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il cessionario non è tenuto a rispondere dei debiti pregressi in deroga all’art. 2560 c.c.

Il Tribunale di Alessandria, con l’ordinanza del 6.10.2025, ha stabilito che il tribunale può essere chiamato a intervenire nel caso in cui l’imprenditore ammesso alla composizione negoziata della crisi richieda l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo; tale autorizzazione non è richiesta ai fini della validità dell'atto di trasferimento ma è, invece, necessaria affinché si produca l’effetto “speciale” della limitazione di responsabilità del terzo acquirente, in deroga all’art. 2560, c. 2 c.c. In particolare, con riferimento alla cessione, all’art. 22, c. 1, lett. d) del Codice della crisi, il Legislatore ha previsto che il Tribunale possa autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, c. 2 c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'art. 2112 c.c. Il Tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.Dunque, nel procedimento per autorizzare il trasferimento di azienda (o di uno o più rami) il tribunale deve:- verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori;- sentire le parti interessate;- verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente; - adottare le misure ritenute...

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