La questione è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che è giunta alla seguente conclusione: in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ma solo a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto, sia nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto. Conserva, in sostanza, la sua persuasività, la netta distinzione della cessione dei crediti a garanzia della restituzione del finanziamento, che ha appunto funzione di garanzia atipica e conseguente connotazione di accessorietà, rispetto alle diverse figure che realizzano invece (direttamente o indirettamente) una funzione solutoria, come la cessione pro solvendo ex art. 1198 C.C., ove la cessione tiene luogo della restituzione delle somme finanziate, o il mandato in rem propriam all'incasso con patto di compensazione tra l'attuale credito restitutorio della banca e il futuro credito del mandante per l'accreditamento degli importi incassati.
Con l'ordinanza 10092/2020, infatti, gli Ermellini hanno rilevato che la cessione del credito, avendo causa variabile, ben può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria,...