Quando mancano le garanzie promesse, il cessionario può agire contro il cedente considerando anche il valore di circolazione del credito: le formule di calcolo.
Per verificare l'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo al cessionario che cita in giudizio il cedente per ottenere il risarcimento del danno subito in ragione dell'assenza delle garanzie promesse del credito ceduto, occorre, in prima istanza, verificare se il cessionario del credito possa agire nei confronti del cedente, per mancanza delle garanzie promesse, prima ancora di escutere il debitore ceduto; in secondo luogo, qualora a tale domanda si risponda affermativamente, in cosa consiste il danno del cessionario cui sia stato ceduto un credito vero, ma non garantito nel modo indicato dal cedente.
A questi interrogativi ha fornito un'esauriente risposta la Corte di Cassazione con la sentenza 15.06.2020, n. 11583. Infatti, si legge nella richiamata pronuncia che, poiché la garanzia reale costituisce un diritto autonomo, ancorché collegato, rispetto al credito ceduto, non vi è dubbio che il creditore cedente che trasferisce al cessionario un credito (nel nostro caso, con il credito venivano trasferite anche alcune ipoteche, di cui due risultano però estinte perché già escusse) si rende inadempiente degli impegni contrattualmente assunti in ragione dell'inesistenza delle garanzie connesse al credito ceduto. Tale inadempimento, prosegue la Corte, è suscettibile di determinare al cessionario un danno autonomo rispetto a quello derivante dall'inadempimento. Infatti, il diritto di credito ha un...