La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su di un tema molto attuale: la possibilità di beneficiare della sola pubblicazione della cessione in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale in luogo di esperire le formalità previste dal Codice Civile. In particolare, con la sentenza 16.04.2021, n. 10200, la Suprema Corte ha ricordato che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (di recente, Cass., sent. 19.02.2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notifica stabilita in generale dell'art. 1264 C.C. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 C.C., può essere validamente surrogato dalla notifica della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e...