Cessione diritti sfruttamento dell’immagine: reddito lavoro autonomo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8.05.2024, n. 12639, si è pronunciata sul trattamento fiscale dei compensi corrisposti per la cessione dei diritti d’immagine a società terze che li avevano tempo prima acquisiti dai giocatori.
Il ricorso erariale argomenta su 3 diversi presupposti dell'imposizione fiscale ed in particolare:
sul piano della natura del corrispettivo osserva che il Testo unico sulle imposte dirette pur non contenendo alcuna espressa qualifica di tale reddito non ostruisce a qualificare tali proventi come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 c. 1-quater del Tuir. A tale proposito sul punto viene rappresentato come il corrispettivo per la cessione del diritto allo sfruttamento della propria immagine rientra tra i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale. Ritiene quindi di poter raccordare fiscalmente a tali compensi la ritenuta anche se non erogati direttamente al professionista, ma ad un suo rappresentante;
in ordine al luogo dove si è prodotto il reddito nel ricorso erariale viene osservato che sono imponibili anche i redditi dei non residenti se prodotti sul territorio dello Stato;
ed infine prospetta l'irrilevanza dell'intermediazione delle società estere che, nella fattispecie, detenevano i diritti dei giocatori stranieri.
La Corte di Cassazione nella sentenza in commento, nel ritenere fondato il motivo erariale, dapprima in ordine alla comminazione delle sanzioni e all’esimente causalmente connessa all'obiettiva incertezza tributaria, ribadisce l'ambito entro il quale le sanzioni non sono dovute, ed in coerenza con un...