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Diritto 27 Dicembre 2022

Cessione in blocco di rapporti giuridici

La cessione dei rapporti giuridici in blocco rappresenta una species, prevista e disciplinata in ambito bancario dall’art. 58 T.U.B., del più ampio genus della cessione del credito disciplinata all’art. 1260 c.c.

La normativa della cessione del credito presenta, da un lato, limitazioni dal punto soggettivo e, dall’altro, una semplificazione di alcune formalità previste dalle norme di diritto comune. Ciò in considerazione della finalità perseguita dalla normativa in commento, volta a sollecitare lo scambio e il trasferimento dei rapporti giuridici oggetto di cessione in blocco. A far da pendant a tale finalità vi è, in ogni caso, l’esigenza, manifestata a più riprese da legislatore e Banca d’Italia, di tutela della stabilità del mercato. Viene così affidato alla Banca d’Italia il compito di valutare, nell’ipotesi di particolari operazioni definite come di “maggiore rilevanza”, la corrispondenza al principio fondamentale di sana e prudente gestione. Differenza sostanziale rispetto alla disciplina di diritto comune è rappresentata dall’opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto tramite la semplice pubblicazione del trasferimento in Gazzetta Ufficiale e dall’iscrizione dello stesso presso il Registro delle Imprese. Tale questione giuridica risulta dirimente anche ai fini dell’efficacia probatoria circa l’effettiva titolarità del credito in capo al creditore cessionario e rappresenta argomento di discussione che ultimamente ha maggiormente impegnato la giurisprudenza di merito e di legittimità. Ciò interessa...

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