Ai sensi dell’art. 1398 del Codice Civile la cessione delle quote societarie conclusa dall’amministratore revocato è inefficace, poiché conclusa dal cosiddetto falsus procurator (falso procuratore), salvo che non intervenga la ratifica dell’operato da parte della società.
L’art. 1398 del C.C., nel disciplinare la figura del falsus procurator, lo definisce come colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, prevedendo in tali casi, la responsabilità dello stesso per il danno che il terzo contraente ha sofferto per avere, senza colpa, confidato nella validità del contratto. Il codice non disciplina, infatti, in modo espresso le sorti del contratto concluso dal falsus procurator, attribuendo, all’art. 1399 del C.C, al falso rappresentato il potere di ratificare l’atto.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 854 del 10.05.2019, si è pronunciato in merito al procedimento instaurato da una società volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di cessione delle quote sociali concluso dall’amministratore della società precedentemente revocato. I giudici, ritenendo fondata la domanda attorea, ha richiamato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il contratto concluso dal falsus procurator non è né inesistente,...