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Diritto
26 Luglio 2021
Cessione ramo d'azienda? Solo se preesiste una realtà produttiva
Con tale termine si intende ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, sul presupposto di una preesistenza. Ciò che non preesiste autonomamente non può essere ceduto.
Non si configura un ramo d'azienda suscettibile di cessione in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionante. Non si può trasferire ciò che non preesiste, qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti (cedente e cessionario) nel contratto. Lo ha affermato qualche giorno addietro la Cassazione civile, Sez. Lav., sent. 5.07.2021, n. 18948.
Secondo un risalente principio di legittimità, la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. La nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina dell'Unione Europea, secondo cui è considerato come trasferimento quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria (art. 1, n. 1 Direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è tesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario, finalizzata quindi a proteggere i...