Con un recente intervento (Cass. pen. Sez. III, sentenza 3.07.2020, n. 19989) i giudici di Piazza Cavour hanno sostenuto la sussistenza del reato previsto dall’art. 11 D.Lgs. 74/2000 "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte", riguardo a una fattispecie in cui il contribuente aveva adottato una condotta evidentemente artificiosa, consistente nella simulata alienazione di quote societarie, al solo scopo di attuare una sottrazione di garanzie patrimoniali che sarebbero risultate anche idonee alla riscossione coattiva del debito tributario.
Nello specifico, la vicenda coinvolgeva i soci di una società che, tramite l’utilizzo di soggetti interposti, avevano attuato l'attività di alienazione simulata di quote societarie e compiuto al contempo altri atti fraudolenti rispetto ai propri beni, idonei a rendere inefficace le procedure di riscossione coattiva dei debiti tributari. L’utilizzo di soggetti cc.dd. prestanome era un'incontrovertibile evidenza: i cessionari delle cennate quote risultavano, in realtà, soggetti nullatenenti privi di disponibilità finanziarie e le cui provviste, per formalizzare l’acquisizione di quote in questione, erano anch’esse evidentemente provenienti da soggetti collegati con i simulati alienanti.
A fronte di tali evidenze, quindi, veniva stimata la sussistenza indiziaria del reato ipotizzato a carico degli alienanti delle quote: ciò, anche in considerazione del...