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Imposte dirette 25 Giugno 2026

Cessioni di partecipazioni, la PEX richiede sostanza

La Cassazione, con l'ordinanza n. 11695/2026, chiarisce che l'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla participation exemption.

Le cessioni di partecipazioni tornano al centro dell'attenzione con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11695/2026. La questione tocca direttamente il regime della participation exemption (PEX), disciplinato dall'art. 87 del Tuir, che per i soggetti Ires consente di escludere da imposizione il 95% della plusvalenza realizzata. Non basta, però, che il contribuente abbia indicato la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie. Occorre verificare se quella collocazione rispecchi una scelta economica effettiva, coerente con la volontà dell'impresa di detenere l'investimento in modo durevole.Il quadro normativo di riferimento richiede il concorso di 4 requisiti: possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente la cessione (holding period); iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria; esercizio da parte della partecipata di un'attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del Tuir. A questa regola fiscale si affianca il principio civilistico dell'art. 2424-bis c.c., secondo cui gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere classificati tra le immobilizzazioni. Occorre ricordare, per completezza, che la Cassazione, con la pronuncia n. 29442/2024, ha già affermato l'inderogabilità di questo requisito: l'iscrizione iniziale nell'attivo circolante impedisce l'accesso alla PEX anche se la partecipazione...

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