HomepageDirittoCessioni intracomunitarie, effettiva esportazione e oneri probatori
Diritto
19 Gennaio 2021
Cessioni intracomunitarie, effettiva esportazione e oneri probatori
Per evitare l'imponibilità delle operazioni sottese, al cedente (nazionale) non rimane che dimostrare l'avvenuto trasporto nel territorio dello Stato del cessionario dichiarato.
Per godere della non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie, è necessario fornire adeguati elementi di riscontro, idonei ad attestare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale, recapitata a un cessionario comunitario. Le lettere di vettura (la cosiddetta CMR) rappresentano a tal proposito un mezzo documentale idoneo alla citata finalità, purché la compilazione risulti completa e corretta, in maniera tale da non dare adito a dubbi sull'effettività del contenuto e di conseguenza delle attestazioni riportate. La tematica ha costituito oggetto di trattazione nel contesto dell’ordinanza 24.12.2020, n. 29498 della V Sezione Civile della Cassazione.
Con tale decisum, la Cassazione ha avuto modo di enunciare un principio di diritto riguardante l’onere probatorio, secondo cui in tema di IVA, se l'Amministrazione Finanziaria contesta l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario. La vicenda traeva spunto dall'emanazione di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto dell'imponibilità delle operazioni intracomunitarie. Il fulcro della contestazione verteva sul mancato raggiungimento della prova del trasporto e della consegna della merce ceduta, sulla...