La Cassazione (sent. n. 7982/2026) non introduce un overruling, ma considera la chat giusta causa di licenziamento unicamente perché la sua utilizzabilità probatoria era ormai definitiva nel processo.
Tutela della corrispondenza nel rapporto di lavoro - La libertà e la segretezza delle comunicazioni garantite dall’art. 15 Cost. si estendono anche agli strumenti digitali (e-mail, SMS, WhatsApp), che la Corte Costituzionale qualifica come corrispondenza privata (Corte Cost., 27.07.2023, n. 170). Da ciò deriva un limite rigoroso ai poteri di controllo del datore di lavoro, poiché le chat chiuse, in quanto corrispondenza privata, sono sottratte a controlli occulti e il loro contenuto è utilizzabile a fini disciplinari solo se il lavoratore è stato previamente informato sulle modalità di controllo, in conformità all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Su queste basi la giurisprudenza ha chiarito che il contenuto di comunicazioni confinate in un circuito riservato non può, di regola, costituire di per sé giusta causa di licenziamento, anche se caratterizzato da toni aspri, trattandosi di espressioni della sfera privata non destinate alla diffusione (Cass. civ., Sez. Lav. 6.03.2025, n. 5936; Cass. civ., Sez. Lav., 28.02.2025, n. 5334; Cass. civ., Sez. Lav., 10.09.2018, n. 21965).Caso: il messaggio vocale plurioffensivo - Nel caso esaminato nella pronuncia della Cassazione n. 7982/2026, la direttrice di un ufficio postale invia in una chat WhatsApp, ritenuta privata, un vocale denigratorio verso l’azienda e i colleghi, rivelatore di procedure interne e volto a suggerire l’elusione dei controlli sul Green Pass, poi diffuso su una pagina Facebook aperta al...