La Suprema Corte ha ritenuto che la tesi del ricorrente in Cassazione fosse infondata nella misura in cui postula che la regola per cui è il somministrante a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore non vale quando il somministrante non ha la disponibilità dello strumento, che appartiene ad altri. Questa tesi, infatti, non tiene conto del fatto che il somministrante si avvale anche in questo caso della prestazione del titolare del contatore, a cui chiede la lettura ai fini della fatturazione. Chi vende l'energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi e, di conseguenza, ha l'onere di pretendere dal dante causa la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati.
In sostanza, la regola, secondo la quale grava sul somministrante la prova che il contatore funziona, va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi.
Senza tacere del fatto che il cliente finale non ha alcun rapporto con il fornitore primario, né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne. Ove, infine, tale prova sia fornita, il consumatore può, comunque, dimostrare che gli scatti non gli sono addebitabili per fatto a lui non imputabile. Si tratta, cioè, di una prova che mira a evitare l'addebito nel caso in cui il somministrante abbia comunque dimostrato che il contatore funziona, e a fornire una spiegazione alternativa dell’eccessività dei consumi.
Per riassumere i principi delineati e fornire, alla luce della sentenza della Cassazione menzionata, le indicazioni al consumatore su come difendersi da eventuali richieste esose dei somministranti l’energia elettrica, si rappresentano 2 motivi di contestazione:
- eccessività del consumo indicato dal contatore, evidentemente mal funzionante (obbligo del fornitore di dimostrare il corretto funzionamento del contatore, anche se lo strumento non è di proprietà del somministrante, ma di un terzo);
- nel caso di prova del corretto funzionamento del contatore, addebitabilità ad altri del consumo (ad esempio, allaccio abusivo di terzi). In quest’ultima ipotesi, l’utente dovrà a sua volta chiamare in causa chi ha contribuito al consumo sproporzionato di energia elettrica.
