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Lavoro
23 Giugno 2023
Chiarimenti INL sul trattamento previdenziale del convivente
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 23.05.2023, ha confermato l’impossibilità di qualificare il convivente more uxorio quale collaboratore e/o coadiuvante familiare, richiamando la circolare Inps n. 66/2017.
L’INL, con nota 23.05.2023, n. 879, su sollecitazione dell’ITL di Cosenza, si è espresso circa la possibilità di qualificare come collaboratore o coadiuvante familiare il convivente more uxorio del titolare dell’azienda. E lo ha fatto richiamando due atti: innanzitutto, la circolare Inps 31.03.2017, n. 66, che ha affrontato la questione sottolineando la differenza tra unioni civili e convivenze di fatto.
Per quanto riguarda le unioni civili, la L. 76/2016 le ha definite come una “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite “da 2 persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di 2 testimoni”. E siccome l’art. 1, c. 20 esplicita che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”, ne deriva che “anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare debba essere equiparato al coniuge, con...