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Lavoro 04 Gennaio 2022

Chiarimenti opzione donna e riscatto

Una deroga eccezionale concessa dall'Inps in merito alle domande presentate entro il 31.12.2021.

La facoltà di opzione al sistema contributivo, che non ha prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il diritto alla pensione c.d. opzione donna se la domanda per la pensione è stata presentata entro il 31.12.2021. Lo ha precisato l’Inps con il messaggio 4560/2021, in seguito ad alcune richieste di chiarimenti. In maniera specifica, sono stati prospettati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1.01.1996, determinato con il criterio del calcolo “a percentuale”, su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio, in seguito all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna. L’Inps richiama le circolari 6/2020 e 54/2021: si può fruire del riscatto sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto. Però, dal 2012 l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali, come l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del...

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