Il tema della devoluzione patrimoniale nel mondo degli ETS, oggetto dell'intervento ministeriale, assume particolare rilievo in una fase in cui il sistema è divenuto pienamente operativo. Le linee guida, previste dal Codice, sono il risultato del lavoro congiunto di Ministero, Regioni, Consiglio Nazionale del Terzo Settore e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Uno dei principali meriti della Nota n. 9981/2026 è quello di ribadire la differenza tra il concetto di patrimonio nella sua interezza e quello di patrimonio incrementale. Sul tema, l'art. 9 del Codice disciplina l'ipotesi di scioglimento o estinzione dell'ente e prevede la devoluzione dell'intero patrimonio residuo ad altri ETS, previo parere dell'Ufficio RUNTS competente. Diversa la fattispecie prevista dall'art. 50, c. 2, che riguarda gli enti cancellati dal RUNTS ma destinati a proseguire la propria attività come enti di diritto civile, che potenzialmente possono adattare la propria azione e mantenere la loro non commercialità esternamente al RUNTS. In questo caso l'obbligo devolutivo non investe l'intero patrimonio, bensì esclusivamente il patrimonio incrementale maturato durante il periodo di iscrizione al Registro. Ciò nell'ottica di garantire che i benefici patrimoniali acquisiti grazie allo status di ETS restino nell'ambito del Terzo Settore anche quando l'ente decide, anche volontariamente e per scelta, di fuoriuscirne.Le linee guida chiariscono che il patrimonio...