RICERCA ARTICOLI
Lavoro 01 Febbraio 2019

Chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per malattia


Come spesso accade in questi ultimi tempi, tutto è partito da una notizia che rapidamente, a macchia d'olio, si è diffusa sui social media e ha suscitato non solo curiosità, ma anche aspettative in buona parte infondate. “Oggetto del contendere” sono le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari; la conseguenza, invece, sono le richieste che stanno pervenendo ai medici di base di tutta Italia con le quali i lavoratori chiedono di apporre il codice “E” nei certificati, al fine di ottenere l'esenzione dal controllo. Opportuno in proposito l'intervento chiarificatore che l'Inps ha fornito con la nota 23.10.2018, dove si afferma che le norme non prevedono l'esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS del 7.06.2016, n. 95, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio. In secondo luogo, il medico curante certificatore “può applicare solo ed esclusivamente le agevolazioni previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità”. Le previsioni sono diverse a seconda del tipo di rapporto contrattuale; per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (D.M. Lavoro 11.01.2016), l'obbligo di reperibilità viene meno in caso di “patologie...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.