Al fine di garantire l’uniformità dell’azione ispettiva e di controllo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circ. n. 7/E del 7.08.2026, diffondendo le risposte ad alcuni quesiti in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
Il documento affronta diverse questioni di natura fiscale legati alla riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), sciogliendo i dubbi interpretativi emersi fin dall’entrata in vigore della disciplina (luglio 2023), in particolare sul trattamento impositivo delle retribuzioni dei dipendenti dilettantistici e sui rimborsi ai volontari.
Franchigia dei 15.000 euro estesa al lavoro subordinato
In merito alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore dilettantistico, l’incertezza risiedeva nella formulazione letterale dell’art. 36, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2021, il quale stabilisce che: “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
Un’interpretazione restrittiva considerava destinatari dell’esenzione i soli lavoratori autonomi o parasubordinati (titolari di “compensi”), escludendo le retribuzioni dei lavoratori subordinati - tesi apparentemente avvalorata dal fatto che l’art. 36, c. 6-ter citava esplicitamente le “retribuzioni” per il settore professionistico.
Dopo un primo tentativo di chiarimento con la consulenza giuridica n. 14 del 30.09.2025, la Circ. n. 7/E/2026 ha risolto definitivamente la questione: la franchigia di 15.000 euro opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione a prescindere dalla forma contrattuale adottata, includendo espressamente anche il lavoro subordinato sportivo dilettantistico. Per la quota eccedente i 15.000 euro, si applicano le regole ordinarie di tassazione del lavoro dipendente (o autonomo/co.co.co. a seconda del rapporto).
Rimborsi forfettari ai volontari sportivi
L’art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2021 (come modificato dal D.L. n. 71/2024) prevede la possibilità di erogare rimborsi forfettari fino a un massimo di 400 euro mensili per le spese sostenute dai volontari in occasione di eventi e manifestazioni sportive riconosciute dagli enti affilianti (FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A.). La Circ. n. 7/E riconferma che tali somme non hanno natura retributiva, ma ribadisce che concorrono al raggiungimento della soglia annua di esenzione di 15.000 euro prevista dall’art. 35, c. 8-bis e dall’art. 36, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2021. L’Agenzia delle Entrate illustra come gestirne operativamente l’assoggettamento, tramite due casi pratici.
Caso 1 (Superamento del limite): Se il rimborso forfettario (es. 350 euro) viene erogato a un soggetto che ha già superato la soglia di esenzione di 15.000 euro a seguito di altri compensi (es. 16.000 euro), l’intero rimborso di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile a titolo di lavoro autonomo sportivo ed è soggetto a ritenuta d’acconto (art. 25 D.P.R. n. 600/1973). In questo caso, pur mantenendo una natura restitutoria sul piano civilistico, il rimborso assume natura reddituale sotto il profilo fiscale.
Caso 2 (Erogazione a cavallo della soglia): Qualora il rimborso (es. 380 euro) venga erogato a un soggetto che ha percepito compensi fino a 14.800 euro, solo l’eccedenza rispetto ai 15.000 euro (pari a 180 euro) concorre alla determinazione del reddito imponibile. Gli enti eroganti non applicheranno le ritenute fino a 15.000 euro previa acquisizione dell’autocertificazione prevista dall’art. 36, c. 6-bis del D.Lgs. n. 36/2021.
