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Lavoro 27 Gennaio 2021

Chiarimenti sull’esonero contributivo per Iap/Cd

L'Inps, nel recente messaggio n. 103/2021, è tornato a fare il punto sulla misura disposta dagli artt. 16 e 16-bis D.L. 137/2020.

L'art. 16 D.L. 28.10.2020, n. 137 ha disposto un esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, riguardante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'agevolazione è stata poi estesa anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, come previsto dall’art. 16-bis D.L. 137/2020. Inizialmente l’agevolazione è stata introdotta dall’art. 21 D.L. 149/2020, poi abrogato dalla L. 176/2020.
Nel messaggio n. 103/2021 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola dovranno presentare istanza per applicare l’esonero, che potrà essere scontato sull’F24 dei contributi del 4° trimestre 2020, in scadenza originaria il 18.01.2021, posticipato non oltre il 16.02.2021. Nulla viene specificato in merito all’istanza da presentare, ritenendo pertanto che sia resa disponibile come funzione, all’interno dei cassetti previdenziali delle singole posizioni contributive. L’importo della rata sospesa, decurtato dello sgravio, sarà comunicato con singoli avvisi inviati individualmente, sempre nei rispettivi cassetti previdenziali.
Nel messaggio, l’Inps non fornisce spiegazioni a coloro che avevano già applicato lo sgravio nella rata del 16.11.2020, dopo la pubblicazione del messaggio n. 4272/2020. Per questo, si ritiene che l’Inps abbia tutti gli elementi per provvedere al ricalcolo dell’ultima rata dei contributi relativi al 2020.
Va ricordato che la misura è concessa nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", adottato il 19.03.2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L’esonero contributivo, infatti, concorre a incrementare i valori soglia degli aiuti di Stato compatibili con il mercato, concessi per gli effetti della pandemia dalla Commissione UE.