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Accertamento, riscossione e contenzioso 13 Febbraio 2026

Chiariti i presupposti dell’interposizione in materia tributaria

Con l’ordinanza 3.02.2026, n. 2248 la Cassazione chiarisce che l’interposizione ex art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973 non richiede una sostituzione integrale del percettore: rileva anche l’interposizione parziale, provabile per presunzioni.

La Cassazione, con l’ordinanza 3.02.2026, n. 2248, è tornata a pronunciarsi sulla portata disciplinare dell’art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973. Il giudice regionale aveva ritenuto che, pur ricorrendo le presunzioni gravi, precise e concordanti, l'Amministrazione Finanziaria deve in ogni caso provare che il reddito non sia mai stato fruito dal formale percettore e che sia confluito per intero nella disponibilità materiale e giuridica del soggetto interposto. In altri termini per il giudice regionale la norma richiede una sostituzione integrale e completa fra interposto e sostituito. La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha accolto la censura erariale, sottolineando che costituisce orientamento costante della Corte di legittimità il fatto che l'interposizione di persona non si concretizza in una sostituzione completa ed esclusiva di un soggetto a un altro. Secondo l’ermeneutica ormai consolidata della Cassazione, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973 non distingue tra interposizione fittizia, la quale ricorre quando, in forza di un accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si simula di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto, e interposizione reale nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, in quanto esso è effettivamente voluto e...

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