Chiariti sul piano fiscale gli effetti estintivi della fusione
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 1/2025, ha rappresentato gli adempimenti che devono essere osservati in caso di fusione per incorporazione di una società estera con stabile organizzazione in Italia in un’altra società non residente.
Dopo aver rappresentato che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972, le vicende riguardanti l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione informativa (modello AA7/10), ha testualmente precisato che “I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, c. 3, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato... Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguito riportate. Per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle Imprese: con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico.La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva, nella sezione rubricata “Operazioni straordinarie” qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione, fusione, scissione totale ecc., sia...