Se prima l’abbandono di rifiuti era reato solo per chi esercitava l’attività di impresa, con la recente modifica lo è anche per i privati cittadini. C’è, però, da chiedersi: chiunque è soggetto a procedimento penale nel caso di abbandono?
L’art. 255 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 disciplina l’ipotesi di “Abbandono di rifiuti”. Tuttavia, dal 10.10.2023 è vigente un’importante modifica con effetti rilevanti per gli utenti. Infatti, l’abbandono di rifiuti è diventato un fatto penalmente rilevante. Attuale testo normativo, “Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, c. 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, cc. 1 e 2, 226, c. 2, e 231, cc. 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.
Il precedente testo, invece, recitava: “Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, c. 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, cc. 1 e 2, 226, c. 2, e 231, cc. 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”. Come si può verificare, da illecito amministrativo, punito quindi, con una sanzione amministrativa, l’abbandono di rifiuti è diventato un fatto sanzionato penalmente con un’ammenda che può arrivare anche a 10.000 euro e, nel caso di...