È opportuno innanzitutto precisare che i beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono:
- operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione (effettivamente iscritti per almeno 1 giorno);
- operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce (devono aver prestato almeno 1 giorno di lavoro effettivo).
L’applicazione del disposto normativo in argomento coinvolge anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti delle cooperative e loro consorzi di cui alla L. n. 240/1984.
In presenza, invece, di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.
La norma, nella sua formulazione letterale, influirebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente, tenendo esclusi i lavoratori che hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo le quali, sommate ai periodi di lavoro del 2019, non raggiungono le 102 giornate richieste.
Per tutelare tutti i lavoratori del settore, acquisito il conforme parere ministeriale, è stato disposto che i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020, di cui alla circolare n. 47/2020, e i periodi di CISOA fruiti nel medesimo anno in conseguenza dell’emergenza in argomento, nonché i periodi di CIGO con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato di cui ai precedenti paragrafi.
In conclusione, in presenza di tutti i prescritti requisiti, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola sarà pari al 40% della retribuzione di cui all’art. 1, D.L. 9.10.1989, n. 338, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva.
