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Lavoro 16 Giugno 2020

CIGS e tardività nella presentazione della domanda

La Corte Costituzionale interviene sul tema della decorrenza del trattamento di integrazione salariale e sulle sanzioni a carico dell'azienda inadempiente.

Come noto, l'art. 20 e successivi D.Lgs. 148/2015 disciplina l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per i datori di lavoro che hanno la necessità di sospendere o ridurre l'attività di lavoro dei propri dipendenti. Il procedimento è scandito da ritmi serrati: 1) l'azienda deve, in primis, comunicare alle RSU/RSA nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati; 2) entro i successivi 3 giorni, l'azienda stessa o le organizzazioni sindacali possono richiedere l'esame congiunto, trasmettendo la domanda anche all'autorità amministrativa; 3) la procedura sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti; 4) entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento, deve essere presentata la domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale; 5) una volta presentata la domanda di CIGS, l'azienda può procedere alla sospensione o alla riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti, entro 30 giorni dalla data di...

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