Diritto del lavoro e legislazione sociale 01 Luglio 2024

Cigs per cessazione attività: proroga al 31.12.2024

Le aziende che cessano l’attività anche per il 2024 possono fare richiesta di CIGS per un periodo non superiore a 12 mesi e gestire i licenziamenti previo avvio della procedura presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), all'art. 1, c. 172, ha prorogato al 31.12.2024 la Cigs per cessazione di attività, proroga poi disciplinata dall’Inps con la circolare 5.01.2024, n. 4. La proroga è relativa al trattamento di sostegno al reddito previsto dal “Decreto Genova” di cui all'art. 44 D.L. 109/2018 poi convertito dalla L. 130/2018 con modificazioni.

Le aziende che si trovano a cessare l’attività possono pertanto valutare come procedere, previe opportuna analisi e valutazione, ed utilizzare l’ammortizzatore Cigs facendo attenzione alle seguenti condizioni:
  • la motivazione deve essere la cessazione dell’attività, cessazione in corso o già avvenuta, totale o di unità locale;
  • la gestione degli esuberi del personale deve essere effettuata considerando prospettive di cessione azienda e riassorbimenti occupazionali;
  • la durata massima è 12 mesi, con termine prorogato al 31.12.2024;
  • l’accordo deve essere definito in sede Ministeriale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale può essere effettuata esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Inps;
  • gli enti coinvolti verificheranno la sostenibilità finanziaria e il conseguente onere finanziario, considerando il limite di spesa per l’anno 2024 pari a 50 milioni di euro.
Ricordiamo che i soggetti beneficiari della Cigs sono le aziende con livello dimensionale oltre 15 dipendenti in essere nel semestre precedente la data della presentazione della domanda, le aziende iscritte al FIS, le aziende non tutelate da Fondi di Solidarietà bilaterali, o alternativi, o intersettoriali per le Provincie di Trento e Bolzano province autonome.
Segnaliamo in argomento cessazione attività, la cessazione dell’attività non totale ma di una sola unità produttiva affrontata e definita dall’ordinanza delle Cassazione del 21.03.2024 n. 7642 che sancisce per il ricorso alla Cigs l’obbligo della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali nella quale precisare se la sede aziendale cessata è autonoma o operativa, e di conseguenza la possibile o non possibile rotazione dei lavoratori presso le altre sedi aziendali precisando che le professionalità dei lavoratori dell’unità cessata non è utilizzabile nelle altre sedi.
È quindi importante conoscere la possibilità di utilizzare l’ammortizzatore anche nel caso di cessazione attività di una sola unità operativa aziendale, purché autonoma, sempre a pagamento diretto da parte dell’Inps e quindi senza esborso da parte dell’azienda.
La proroga della CIGS per l’anno 2024 comprende anche altre situazioni aziendali che in sintesi sostanziale riepiloghiamo:
  • per le aziende con interesse strategico rilevante a ambito nazionale;
  • per accordi di transizione per recuperi occupazionali di lavoratori a rischio esuberi per le aziende con oltre 15 dipendenti;
  • per i lavoratori dipendenti del settore call center tramite il Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione;
  • tramite il Fondo Sociale, per le aziende in aree di crisi industriale complessa;
  • per le aziende confiscate o sequestrate soggette ad amministrazione giudiziaria, precisando che in tal caso la proroga è triennale, 2024/2026;
  • aziende di rilevanza economica regionale e strategica con importanti esuberi di personale e problemi occupazionali.
Rimandiamo i predetti punti, oltre alla già sopra riportata circolare Inps n. 4/2024, alla circolare Inps 6.052024, n. 62 specifica in tema di disposizioni Cigs per imprese strategiche in amministrazione straordinaria, sostegni ai lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico con partecipazione pubblica.