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Immobiliare 28 Aprile 2026

Classamento catastale: conta la destinazione oggettiva, non l’uso

La pronuncia della Corte di Cassazione 17.02.2026, n. 3606 affronta un tema classico nella prassi catastale: il rapporto tra destinazione oggettiva dell’immobile e attività concretamente svolta al suo interno ai fini dell’attribuzione della categoria e della rendita.

Vicenda processuale - La controversia trae origine da 2 avvisi di accertamento catastale, emessi dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente in relazione a un immobile ristrutturato, dal quale erano state ricavate 2 nuove unità immobiliari. La società aveva proposto l’inquadramento in categoria B/5, tipica degli immobili destinati a scuole e laboratori scientifici, con rendite molto contenute. L’Ufficio, invece, aveva attribuito la categoria A/10 (con rettifica in aumento delle rendite catastali), ritenendo che le caratteristiche costruttive e funzionali dei locali fossero compatibili con l’uso come uffici privati e non presentassero gli elementi tipici degli edifici scolastici.La contribuente aveva impugnato gli avvisi davanti alla C.T.P. ottenendo l’annullamento degli atti. L’Agenzia aveva proposto appello, ma il collegio regionale aveva confermato la decisione di primo grado fondando il proprio convincimento su 3 elementi principali:a) l’attività svolta nei locali era formazione professionale accreditata dalla Regione, quindi assimilabile a una funzione pubblica;b) i corsi erano gratuiti per gli utenti, con finanziamento pubblico, e dunque privi di finalità lucrative;c) le dimensioni delle superfici erano coerenti con l’uso scolastico in un contesto territoriale come quello del Comune di competenza.L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione delle...

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