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Lavoro 20 Luglio 2020

Classificazione dei lavoratori agricoli nelle imprese non agricole

I criteri oggi applicati dall'Inps per un tema che nel corso del tempo è stato al centro di interpretazioni contrastanti.

L'imprenditore agricolo è colui che, in base all'art. 2135, c. 1 C.C. e a prescindere dalla forma giuridica con la quale opera, esercita un'attività quale coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Se è evidente che tale tipologia di imprenditori resta soggetta all'obbligo di versamento di contribuzione agricola, è necessario tenere conto del fatto che, proprio a integrazione dell'art. 2135 C.C., l'art. 6, L. 92/1979 (come modificato dal D.Lgs. 173/1998) ha stabilito che sono tenuti a operare con le norme previdenziali del settore agricolo anche i soggetti che svolgono attività connesse a quelle agricole, dovendosi a tal fine fare riferimento sia alla natura dell'attività svolta sia alla natura dell'impresa stessa. Sulla materia in oggetto si sono susseguite diverse interpretazioni da parte dell'Inps. In particolare, proprio in relazione alle imprese non agricole, la circolare Inps n. 94/2019 affermava che l'elencazione delle attività di cui all'art. 6 fosse tassativa e che gli effetti della norma richiamata non potessero essere riconducibili ad attività diverse da quelle previste (potatura, semina, fornitura di macchine agricole, ecc.). Di diverso avviso è la recente circolare Inps n. 56/2020 che, anche alla luce del graduale ammodernamento del settore agricolo, ha “rivoluzionato” i contenuti della...

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