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Diritto 15 Marzo 2021

Clausola claims made nei contratti assicurativi

La Suprema Corte, nell’escluderne contenuti vessatori, individua i parametri che il giudice deve tenere in considerazione per contemperare i diversi interessi in gioco.

L'art. 1917 C.C. prevede che, nell'assicurazione per responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, dovrebbe pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. L'articolo citato individua l'obbligo assicurativo/risarcitorio nel “fatto” del sinistro (modello legale loss occurrence); la prassi commerciale ha invece previsto alcune clausole contrattuali (clausole claims made) che individuano l'obbligo risarcitorio nel momento della richiesta e non del fatto, con previsione di periodi di retroattività (claims made con retroattività) coprendo le richieste risarcitorie pervenute durante la vigenza del contratto, anche se relative a fatti avvenuti entro un determinato tempo anteriore alla copertura, oppure di periodi di ultrattività (deeming clause) con un'estensione della copertura per un periodo successivo alla scadenza del contratto per fatti avvenuti sotto la vigenza della polizza. In giurisprudenza si è a lungo discusso dell'ammissibilità della clausola claims made che preveda la copertura assicurativa solo per le richieste risarcitorie avvenute nella vigenza del contratto e su fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia. La vessatorietà della clausola era ravvisata...

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