L’art. 1382 c.c. definisce la clausola penale come uno dei principali strumenti contrattuali di cui la parte adempiente può avvalersi in caso di inadempimento o ritardo dell’adempimento della controparte. In particolare, tale clausola prevede che la parte inadempiente sia tenuta a una determinata prestazione. Tale prestazione coincide con una preventiva e forfettaria liquidazione del danno concordata dalle parti ed esonera il creditore dalla prova dell’entità del danno sofferto.
Elemento vincolante per la validità della clausola penale è che tale prestazione sia determinata o determinabile. La clausola penale costituisce una pattuizione volontaria avente la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, data la sua propensione a incentivare l’adempimento del debitore. Ha causa distinta da quella del contratto a cui si riferisce e produce effetti ulteriori, per cui è autonomamente tassabile.
La clausola penale si configura come clausola accessoria, con la conseguenza che devono essere presenti i medesimi requisiti di forma previsti ai fini della validità del contratto in cui è inserita. Tipico è il suo carattere automatico. È lasciata alla discrezionalità delle parti la facoltà di convenire che sia risarcibile anche il danno ulteriore rispetto alla penale.
Il richiedente ha l’onere di provare il danno complessivo secondo i normali principi generali che disciplinano...