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Diritto 23 Ottobre 2023

Clausole di salvaguardia nei contratti bancari

Diffuse nella prassi bancaria, attraverso tali previsioni le parti convengono che, qualunque sia la fluttuazione del tasso di interesse pattuito, non potrà mai andare oltre i limiti previsti dalla disciplina contro l’usura.

Nei contratti bancari spesso vengono inserite “clausole di salvaguardia” a tutela dell’istituto di credito al fine di garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2, c. 4 L. 108/1996 (“legge Antiusura”). Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente, in quanto evita, ove si verifichi il superamento del tasso soglia, l’applicazione della sanzione prescritta dall’art. 1815 c.c. e cioè previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Con riferimento a tale postilla, la Suprema Corte con la sentenza n. 12965/2016 aveva statuito che la clausola che prevede la fluttuazione degli interessi, salvo l’automatica riduzione degli stessi in caso di superamento del tasso soglia usurario, è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815, c. 2 c.c. Di recente, la Corte di Cassazione, invece, con la sentenza 15.05.2023, n. 13144 ha mutato orientamento, sancendo che detta clausola è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo...

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