Sin dal loro ingresso nel nostro ordinamento, le clausole elastiche sono uno strumento diffuso nel rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione del dipendente e di aumentarne la durata. Nonostante la loro diffusione, tuttavia, spesso tali pattuizioni risultano carenti sotto il profilo formale, con rischi di tenuta delle clausole in caso di contestazione dei prestatori di lavoro. L'art. 6 c. 6 D.Lgs. 81/2015, infatti, stabilisce, oltre a un preavviso minimo di 2 giorni in caso di loro esercizio, che le clausole elastiche debbano prevedere a pena di nullità le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Ai fini della validità delle predette clausole, quindi, è necessario che vengano espressamente precisate e pattuite ex ante le condizioni e le modalità secondo le quali il datore potrà procedere alle variazioni. Se così non fosse, verrebbe riconosciuto al datore di lavoro un potere totalmente discrezionale, in contrasto con l'esigenza di tutela della sfera di libertà del lavoratore, il quale deve poter organizzare la propria vita lavorativa e privata.
Trattandosi di condizioni che...