Clausole elastiche nel part time: forma scritta e turni
Con sentenza 14.11.2025, n. 837 il Tribunale di Genova lega validità della clausola elastica al contenuto scritto richiesto dal Ccnl, con ripristino dell’orario tipo e ristoro per l’incertezza dei turni.
Il giudizio prende le mosse da un rapporto a tempo indeterminato nel commercio, IV livello del Ccnl Commercio, con mansioni di vendita e responsabilità di reparto. Nel luglio 2018 il punto vendita viene ceduto durante una procedura di amministrazione straordinaria e il rapporto prosegue presso la nuova società ex art. 2112 c.c.. Nel trasferimento vengono indicati un monte di 24 ore settimanali e un Modulo Orario Tipo che concentra la prestazione su venerdì, sabato e domenica, lasciando liberi i giorni dal lunedì al giovedì. La motivazione segnala un refuso sulla decorrenza, indicata come 13.01.2029; la sequenza degli atti colloca il nuovo assetto nel gennaio 2019 e l’operatività piena, secondo allegazioni, da ottobre 2019. Sul piano probatorio, il modulo resta il riferimento scritto richiamato sia nella comunicazione di trasferimento sia nel verbale sindacale.Forma scritta, preavviso e compensazione - La società convenuta risulta contumace e l’istruttoria valorizza testimonianze raccolte in procedimenti paralleli, dalle quali si fa strada una prassi di turni variabili comunicati di settimana in settimana, talvolta a ridosso della prestazione, con ricadute sulla programmazione di ferie e permessi. Il giudice richiama il D.Lgs. 81/2015 e l’art. 6 sulle clausole elastiche, accostandoli all’art. 85 del Ccnl Commercio, che pretende accordo scritto, ragioni tecnico-organizzative, preavviso di 2 giorni lavorativi e compensazione retributiva secondo la fonte...