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Diritto 14 Gennaio 2019

Clausole vessatorie e disciplina in favore del consumatore: diversità


Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto improcedibile, in virtù della clausola n. 23 del contratto, la domanda, volta ad ottenere dal soggetto con cui aveva stipulato una polizza assicurativa contro il furto di un furgone, il pagamento di una determinata somma (pari alla differenza tra il valore del bene rubato e la somma ricevuta a titolo di indennizzo per il furto subito) o in subordine, la restituzione della parte di premio eccedente il valore effettivamente assicurato. Tale clausola prevedeva che la liquidazione dei danni avesse luogo attraverso accordo tra le parti o in sua assenza, mediante perizia contrattuale, con la conseguente rinuncia temporanea alle azioni giudiziarie nascenti dal contratto. La Corte d'appello negava che la clausola n. 23 avesse natura vessatoria; escludeva che il soggetto, stipulando la polizza assicurativa, avesse agito come consumatore, essendo egli commerciante, titolare di una ditta con partita Iva, e utilizzando il veicolo assicurato per lo svolgimento della sua attività professionale. In ultimo, la Cassazione Civile, Sezione III, decideva con sentenza 30.11.2018, n. 31014, confermando la decisione impugnata e soffermandosi sui seguenti principi: - l'indicazione contrattuale di una perizia, come modo per addivenire alla liquidazione dell'indennizzo, ha la funzione di vietare, in attesa che la valutazione peritale abbia termine, il ricorso giurisdizionale sullo stesso fatto oggetto di...

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