RICERCA ARTICOLI
Diritto 23 Luglio 2019

Clausole vessatorie tra professionisti


La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la tutela apprestata dall’art. 1341 del Codice Civile trovi applicazione anche nei rapporti intercorsi tra professionisti, ovvero nell’ambito dei contratti "business to business". Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. non sono valide, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (i) limitazioni di responsabilità, (ii) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero (iii) sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità. Tale tutela è pacificamente applicabile anche al rapporto "business to business" (Cassazione Civ., Sentenza del 13.11.2014, n. 24193), laddove la ratio della disciplina non si individua nella volontà del legislatore di “proteggere” il contraente debole: ciò che conta è che il soggetto che non abbia predisposto le clausole, venga adeguatamente informato sul contenuto di particolari postille mediante la doppia sottoscrizione. Come noto, infatti, per granitica giurisprudenza intervenuta sul punto, l’adempimento della specifica approvazione per iscritto...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.