L’art. 16-quater D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha previsto che, nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali, il Ccnl applicato al lavoratore debba essere indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
Il D.L. 62/2026 è intervenuto in materia, conferendo al codice CNEL una centralità senza precedenti e introducendo, all’art. 11, nuovi obblighi di informazione a carico del datore di lavoro sia in fase di assunzione sia all’interno del prospetto paga. L’esposizione del codice mira a rafforzare la capacità di monitoraggio, da parte del Ministero, dell’INL, dell’Inps, del CNEL e degli altri enti competenti, dell’effettiva applicazione dei Ccnl e dell’individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi. I risultati di tali controlli saranno poi utilizzati, sempre ai sensi del Decreto, per la programmazione dell’attività di vigilanza, per l’analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo, nonché per la verifica dei presupposti per l’accesso a benefici normativi, contributivi o economici.
Alla luce delle novità introdotte, peraltro, il CNEL ha reso nota, nella seduta del 27.05.2026, l’approvazione all’unanimità di un D.D.L. recante “Nuove norme in materia di prospetto paga e codice identificativo del contratto collettivo di lavoro”, che mira a completare proprio il D.L. 62/2026.
Informativa in fase di assunzione - L’art. 1, c. 1 D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104/2022, individua le informazioni che i datori pubblici e privati devono comunicare al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. L’art. 11, c. 1 D.L. 62/2026 modifica il suddetto articolo, inserendo tra le informazioni anche “il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato”.
Dal 1.05.2026, dunque, i datori sono tenuti a rendere noto al lavoratore il codice CNEL, al fine di consentire la corretta e univoca individuazione del Ccnl applicato al rapporto, mediante la consegna del contratto individuale di lavoro, redatto in forma scritta, ovvero della copia della comunicazione obbligatoria di instaurazione. Rispetto a quest’ultima, va però sottolineato che attualmente i modelli (UNILAV, UNIMARE, ecc.) non hanno ancora integrato il codice CNEL tra le informazioni, essendo utilizzato il “codice ANPAL”. Ciò implica la necessità di un aggiornamento poiché, allo stato attuale, la mera consegna della copia della C.O. non consente di assolvere al nuovo obbligo.
Prospetto paga - L’art. 1, c. 1 L. 4/1953 prevede che i datori debbano consegnare ai lavoratori “un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”. L’art. 11, c. 2 D.L. 62/2026 modifica il suddetto articolo, aggiungendo: “il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico”.
In virtù di tale modifica, nei prospetti paga mensili (e, per analogia, anche nel LUL), il datore è tenuto a indicare il codice CNEL: la norma non prevede una specifica decorrenza dell’obbligo, ma appare evidente come il riferimento sia alle elaborazioni di competenza del mese di maggio, con esclusione dei cedolini di competenza dei mesi precedenti.
Vacancy e SIISL - L’art. 14 D.L. 159/2025, come convertito dalla L. 198/2025, ha previsto, dal 1.04.2026, per i datori di lavoro privati che intendano effettuare assunzioni beneficiando di agevolazioni contributive, l’obbligo di pubblicare la posizione lavorativa disponibile sul SIISL: si ricorda che attualmente, in attesa dell’apposito decreto ministeriale attuativo, le disposizioni hanno carattere sperimentale e non obbligatorio. Rispetto a tale previsione è comunque intervenuto l’art. 7 D.L. 62/2026 (rubricato “Salario giusto e incentivi”), prevedendo l’obbligo di indicare nelle suddette vacancy sia il contratto collettivo nazionale applicato, attraverso l’inserimento del relativo codice CNEL, sia la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello, corrispondente alla mansione oggetto di assunzione. Tale disposizione, tuttavia, sarà operativa solamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 62/2026.
