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Procedure concorsuali 23 Luglio 2026

Codice della crisi d'impresa: le Entrate provano a fare chiarezza

L'Agenzia delle Entrate pubblica la versione definitiva della circolare 16.07.2026, n. 5/E sulla composizione negoziata, sull'esperto indipendente e sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Con la circolare 16.07.2026, n. 5/E l'Agenzia delle Entrate ha chiuso, almeno per la prima parte, un capitolo atteso da tempo: i chiarimenti fiscali sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il documento, 221 pagine per la sola Parte I, arriva dopo la consultazione pubblica svoltasi tra il 15.04.2026 e il 20.05.2026 e recepisce buona parte delle osservazioni ricevute, senza stravolgere l'impostazione della bozza circolata in primavera ma rendendola più leggibile e precisa nei richiami normativi. Chi si aspettava rivoluzioni resterà forse deluso, chi cercava ordine lo troverà. Il testo si concentra su 4 istituti di immediato interesse per l'Amministrazione Finanziaria: la composizione negoziata della crisi (Titolo II, Capo I), il concordato semplificato (art. 25-sexies), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il cosiddetto PRO (art. 64-bis), e la disciplina dei gruppi di imprese (Titolo VI). Altre 3 parti seguiranno, dedicate a sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e liquidazione giudiziale.
Il Codice nasce dalla L. 19.10.2017, n. 155 e ha riunito la vecchia legge fallimentare e la disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla L. 27.01.2012, n. 3 aggiungendovi una sezione sulla crisi di gruppo. Non un semplice riordino, quindi, ma un cambio di paradigma: si passa dalla logica emergenziale a un approccio che l'art. 3 definisce di adeguatezza preventiva. Il richiamo dell'art. 2086 c.c. va inteso in senso funzionale, precisa la circolare: rileva solo se l'imprenditore persegue il recupero della continuità aziendale, non se sceglie la strada liquidatoria, scelta comunque legittima.

Il cuore del documento resta la composizione negoziata: procedura volontaria, riservata, stragiudiziale, in cui l'imprenditore non subisce spossessamento ma deve informare per iscritto l'esperto indipendente sugli atti di straordinaria amministrazione. L'esperto, terzo rispetto alle parti e nominato dalla commissione presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione, deve verificare indipendenza, disponibilità di tempo e competenze prima di accettare l'incarico e caricare sulla piattaforma la dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000. Dopo il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), non può più accedere alla composizione negoziata chi ha già depositato ricorso per liquidazione giudiziale, mentre resta ammesso chi è coinvolto in una liquidazione chiesta da un terzo creditore: l'interesse individuale, spiega l'Agenzia, non può prevalere su quello collettivo al risanamento.

Il chiarimento più rilevante sul piano fiscale riguarda l'accordo transattivo ex art. 23, c. 2-bis del Codice della crisi: l'Agenzia conferma la falcidiabilità dell'Iva anche in sede stragiudiziale, richiamando la logica della sentenza Degano Trasporti (Corte UE, causa C-546/14), purché l'attestazione dimostri la migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione giudiziale. L'accordo può prevedere pagamento parziale o dilazionato, anche con falcidia congiunta a rateizzazione secondo il D.M. 23.04.2026, e richiede 2 relazioni distinte e non cumulabili nella stessa figura: quella di un professionista indipendente sulla convenienza, quella del revisore legale sulla veridicità dei dati aziendali. Resta fermo che gli uffici non possono impegnarsi su stralci prima del deposito di una formale istanza. Sulle misure protettive ex art. 18, la circolare conferma una lettura restrittiva: la pubblicazione dell'istanza inibisce azioni esecutive e cautelari, ma non sospende l'ordinaria attività di accertamento del debito erariale né impedisce iscrizioni a ruolo e notifica di cartelle.

Nel PRO cambia la logica di fondo: si introduce un criterio di priorità relativa, col consenso unanime delle classi, e il debitore può proporre pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, corredato dalla relazione di un professionista indipendente. Sull'adesione dell'amministrazione, la circolare distingue scenari diversi in base al rapporto tra il termine di 90 giorni e la data del voto delle classi, mantenendo comunque la cautela di preferire il via libera solo dopo l'ammissione della domanda da parte del giudice. Resta infine una precisazione assente nella bozza di aprile: il concordato semplificato è accessibile solo all'esito infruttuoso di trattative condotte secondo correttezza e buona fede, non più come extrema ratio equiparata alla liquidazione giudiziale, un dettaglio che nella prassi applicativa cambia parecchio.