Incarichi di gestori delle crisi da sovraindebitamento non rilevanti ai fini della prima formazione del nuovo Albo dei soggetti incaricati della gestione e controllo delle procedure previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza. Secondo la formulazione letterale contenuta nell’art. 358 L. 12.01.2019, n. 14 si può infatti ottenere l’iscrizione d’ufficio al nuovo Albo solo se si è in grado di documentare di essere stati nominati, negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Soltanto queste tipologie di nomine possono dunque consentire di accedere alla prima formazione del nuovo albo, per tutti coloro che vantano i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure previste nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. Essere stati nominati gestori di una delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 - in massima parte riscritta dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza - non costituirà dunque titolo valido per il primo accesso al nuovo albo professionale, disciplinato dagli art. da 356 a 358 del Codice della crisi.
Il nuovo albo è tema di strettissima attualità attorno al quale si discute sia in ordine alle tempistiche di attuazione che dei requisiti di accesso.
Per quanto riguarda le tempistiche, non si può non notare che le disposizioni di cui all’art 356, che istituiscono l’albo dei soggetti incaricati, siano tra quelle...