In relazione alla nomina entro il 16.12.2019 di sindaci o revisori di numerose Srl, ci si interroga sulla facoltà dell’assemblea convocata entro il termine di individuare il soggetto incaricato della vigilanza o della revisione legale con efficacia differita rispetto all’adunanza. È del tutto evidente la situazione di difficoltà in cui si troverebbe il professionista chiamato a una sostanziale retroattività della propria azione. Senza fare distinzioni tra nomina di sindaci o di revisori (del tutto differente quanto a ruolo, doveri e poteri, compreso il procedimento di accettazione della carica), la sensazione è che già dal punto di vista del diritto societario ci si trovi in presenza di una buona libertà d'azione rispetto alla nomina e all’entrata in carica dell’organo scelto dall’assemblea per l’assolvimento delle funzioni previste dal Codice della Crisi.
Per quanto attiene alla natura del rapporto giuridico che lega l’organo di controllo o il revisore alla società (così come avviene per gli amministratori) la giurisprudenza sembrerebbe ammettere tranquillamente la possibilità che la delibera assunta dagli organi societari sia investita di efficacia differita rispetto alla sua adozione. Essendosi le Sezioni Unite della Cassazione già espresse in termini di identificazione organica e non contrattuale con la società rispetto al ruolo specifico dell’amministratore (sentenza 1545/2017), la nomina in particolare risulterebbe assimilabile in tutto e per tutto a un atto soggetto a termine o condizione, ammesso tanto in ambito notarile quanto dai Registri delle Imprese. La conseguenza potrebbe essere l'apposizione nella delibera di nomina di un termine iniziale di decorrenza degli effetti della delibera, diverso dalla data in cui è stata adottata validamente, fermi restando gli obblighi pubblicitari da assolvere nei termini ordinari. Nell’ambito della nomina dell’organo di controllo o di revisione, dunque, la potenziale applicazione del principio di diritto nel caso di decisione dei soci avvenuta entro il termine di legge (e successiva all’eventuale adozione, se necessario, di uno statuto adeguato), produrrebbe il pieno rispetto della previsione dell’art. 379, c. 3, D. Lgs 14/2019.
In questo modo il comportamento avrebbe l’effetto di prevenire ogni aspetto sanzionatorio legato (art. 2631 C.C.) alla tardività della nomina o del suo deposito oltre che quello di impedire di fatto l’azione di segnalazione al Tribunale sancita dal Codice della Crisi a carico del conservatore del Registro Imprese, a cui seguirebbe logicamente una nomina d’ufficio. Oltre che sul piano pratico, il comportamento appare del tutto legittimo anche sul piano del diritto societario, dove la tendenza è quella di conservare la piena legittimazione degli organi assembleari rispetto all’adozione di provvedimenti con efficacia eventualmente posticipata rispetto alla loro adozione.
Questo aspetto, sommato al fatto che lo stesso D.Lgs 14/2019 si esprime a favore della necessità (al superamento dei limiti per gli esercizi 2018 e 2017) di procedere alla nomina del sindaco o del revisore senza tuttavia evidenziare quale debba essere il primo esercizio oggetto di intervento dell’organo nominato, renderebbe possibile la nomina differita.
I doveri dell’organo nominato sarebbero tuttavia riferiti anche ai dati dell’ultimo esercizio concluso (per quanto la posizione appaia almeno in parte conflittuale con la norma di comportamento 1.8 CNDCEC). In particolare, la sentenza della Cassazione n. 10452/2014 ha configurato responsabilità a carico dell’organo di controllo anche in relazione a un bilancio approvato prima dell’entrata in carica e recentemente la sentenza n. 20651/2019 ha ribadito la necessità dei sindaci di impugnazione del bilancio in presenza di gravi irregolarità, essendo l’organo di controllo investito del dovere di valutare almeno le risultanze iniziali riferite al primo esercizio del mandato: circostanza riconducibile ai doveri imposti dall’art. 2403 C.C. e sottolineata in passato anche dalla Cassazione (sentenza 2538/2005).
