L’obbligo incombe in capo agli eredi e ha lo scopo di ricomporre il patrimonio del de cuius rispetto a eventuali donazioni eseguite in vita.
La collazione ereditaria, disciplinata dall'art. 737 e segg. c.c., consiste nell'obbligo dei coeredi di conferire alla massa ereditaria, in sede di divisione, le liberalità ricevute dal de cuius quando era ancora in vita. Provoca l'aumento della massa ereditaria mediante il conferimento di quanto i coeredi hanno ricevuto dal de cuius, per effetto di donazioni dirette e indirette, salvo la dispensa da parte del de cuius medesimo, la quale, tuttavia, opera solo nel limite della quota disponibile. Secondo la dottrina prevalente, le donazioni effettuate a favore dei discendenti o del coniuge costituiscono un'attribuzione anticipata rispetto alla futura successione. Si ritiene che la collazione abbia carattere obbligatorio: in pratica, trattasi dell'obbligo di conferire, in natura o per imputazione, quanto ricevuto per donazione diretta o indiretta, fermo restando gli effetti dell'atto di donazione.
Presupposti necessari per l'operatività della collazione sono, in ogni caso, la qualità di coniuge o di discendente donatario e coerede del soggetto alla collazione, nonché l'assenza di una specifica dispensa dalla collazione. Ai sensi dell'art. 737, c. 2, c.c., in particolare, il donante può dispensare il donatario dall'obbligo di collazione, consentendogli di ritenere i beni, oggetto della liberalità e di non dividerli con gli altri coeredi; la collazione per imputazione consente, invece, di non...