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Diritto
24 Gennaio 2023
Collegamenti ipertestuali e maggiorazione del compenso
Con l’ordinanza n. 37692/2022 la Cassazione ha chiarito che non spetta la maggiorazione delle spese processuali qualora la tecnica redazionale telematica non agevoli in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni.
Nel caso in esame, un avvocato ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Consigliere delegato presso la Corte d’appello di Napoli aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di 800,00 euro, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo svoltosi in 2 gradi dinanzi al tribunale di Benevento e alla Corte d’appello di Napoli.
Il Collegio di merito ha ritenuto congrua la somma liquidata a titolo di indennizzo, ma ha giudicato infondata la richiesta di maggiorazione del 30% delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità telematica ai sensi dell’art. 4, c. 1-bis D.M. 55/2014, considerato il fatto che, riguardo al ricorso monitorio, tramite i link inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e che neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione.
L’art. 4, c. 1-bis D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con...