Alcuni spunti pratici per l’attività del collegio sindacale delle cooperative tratte dal documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 1.04.2026.
Il documento del Cndcec intitolato: “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative e all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025, redatta ai sensi dell'art. 2429, c. 2, c.c.” specifica che la relazione dei sindaci assume una forte valenza informativa per soci, creditori e stakeholder: oltre al giudizio sull’esercizio, deve riferire sulle attività di controllo svolte, sull’osservanza di legge e statuto, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo contabili, sulla continuità aziendale, nonché sulle peculiarità cooperative (scambi mutualistici, ristorni, prestito sociale, requisiti per le cooperative sociali e imprese sociali).Un nucleo importante è dedicato al ristorno, qualificato come modalità tipica di attribuzione del vantaggio mutualistico, distinto dall’utile per criteri di imputazione e base di calcolo: i sindaci devono verificare coerenza tra criteri statutari e regolamento ristorni, trattamento contabile secondo gli emendamenti OIC specifici e trasparenza dell’informativa su formazione, ripartizione e destinazione.Ampio spazio è riservato al prestito sociale, definito come forma di finanziamento tramite conferimenti rimborsabili dei soci, su cui l’organo di controllo è tenuto a vigilare circa: esistenza delle clausole statutarie e del regolamento interno, rispetto dei limiti di raccolta e remunerazione ex D.P.R. 601/1973, corretta...