Gli istituti che regolano il collocamento delle persone con disabilità, disciplinati dalla L. 12.03.1999, n. 68, che ha sostituito la previgente disciplina contenuta nella L. 4.04.1968, n. 482, sono stati oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi di revisione aventi lo scopo di rafforzare l’inclusione sociale attraverso l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e valorizzarne le competenze e professionalità. In particolare, il legislatore ha cercato di rafforzare il sistema del collocamento mirato, inteso come inserimento del disabile nel “posto adatto” e quindi come incontro tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e le abilità e le capacità della persona. A tal fine, l’art. 3, c. 1 L. 68/1999 individua le quote di riserva, ossia il numero di disabili che il datore di lavoro deve assumere in misura proporzionata alle dimensioni dell’azienda, con riferimento al personale occupato sul territorio nazionale. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori diversamente abili nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.A bene vedere, poiché gli obblighi di assunzione variano a seconda delle dimensioni aziendali, occorre individuare correttamente i dipendenti da conteggiare nell’organico aziendale senza...