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Lavoro 28 Marzo 2022

Colpa esclusiva del lavoratore infortunato

Il datore di lavoro non risponde dell'infortunio del dipendente che, di propria iniziativa, decide di non utilizzare il macchinario indicato nel documento di valutazione dei rischi (DVR): la scelta autonoma ha provocato l’evento.

Il datore di lavoro è titolare della posizione di garanzia nei confronti di chi opera nei luoghi di lavoro, intendendo con ciò l'obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione, garantire l'informazione e formazione e assicurare una corretta organizzazione delle attività. Esistono situazioni in cui il lavoratore vittima di un evento infortunistico compie scelte arbitrarie ponendo in essere comportamenti abnormi, solo in rare circostanze gli viene tuttavia imputata una colpa specifica tale da esonerare da responsabilità il datore. La sentenza di Cassazione Penale 15.09.2021, n. 33976, si esprime in tale ambito, annullando le pronunce di condanna nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale subito da un lavoratore che aveva deciso di propria iniziativa e a insaputa del datore l’impiego di un mezzo diverso e più potente di quello concordato e indicato nel DVR per ripulire un terreno agricolo. L’elevata velocità di rotazione ha determinato la proiezione di un frammento metallico che, penetrato attraverso l’occhio, ha causato il successivo decesso dell’uomo. Al datore è stato imputato di non aver effettuato un rilievo dello stato dei luoghi e una valutazione dei rischi che consentisse di individuare misure coerenti come la preventiva bonifica del terreno e la scelta di attrezzature idonee ai lavori da eseguire. Sul terreno non falciato da anni era depositato materiale...

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