Ogni anno, l’importo delle pensioni erogate dall’Inps aumenta in base all’inflazione: questa rivalutazione, detta perequazione, non è applicata allo stesso modo per tutti gli assegni, ma varia in base all’importo in pagamento. Nello specifico, per l’anno 2026, è la circolare Inps 19.12.2025, n. 153 a stabilire la rivalutazione, sulla base del D.M. 19.12.2025, che ha previsto un indice di perequazione provvisorio dell’1,4%.
Per il 2026, la rivalutazione della pensione si applica:
- in misura piena (100% dell’indice di perequazione, quindi incremento dell’1,4%), sull’importo sino fino a 4 volte il trattamento minimo (ossia sulla parte di assegno sino a 2.413,60 euro mensili, in quanto si fa riferimento al trattamento minimo 2025);
- in misura pari al 90%, (corrispondente a un incremento dell’1,26%), sull’importo che va tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (quindi sulla parte di assegno che va da 2.413,60 a 3.017 euro mensili);
- in misura pari al 75%, (corrispondente a un incremento dell’1,05%), oltre 5 volte il trattamento minimo.
Trattamento minimo 2026 - Qualora la pensione sia calcolata con sistema misto e il beneficiario rispetti i limiti di reddito personali e coniugali annualmente previsti, è possibile l’integrazione dell’assegno, qualora, ovviamente, d’importo inferiore, al trattamento minimo. L’importo mensile del trattamento minimo per il 2026 è pari a 611,85 euro mensili, corrispondente a 7.954,05 euro annui. Di seguito, i limiti di reddito previsti per l’anno 2026:
- pensionato non coniugato: integrazione al minimo in misura piena se il reddito personale annuo è pari o inferiore a 7.954,05 euro; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito personale annuo è superiore a 7.954,05 euro e fino a 15.908,10 euro, con riconoscimento fino a concorrenza del limite massimo; integrazione al minimo esclusa se il reddito personale annuo è superiore a 15.908,10 euro;
- pensionato coniugato: integrazione al minimo in misura piena se il reddito complessivo della coppia è pari o inferiore a 23.862,15 euro annui; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro annui; integrazione al minimo esclusa se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 31.816,20 euro annui.
L’integrazione al minimo non spetta in ogni caso qualora i redditi personali del pensionato superino l’importo di 15.908,10 euro annui, anche in presenza di coniuge e indipendentemente dal reddito complessivo della coppia.
Incremento al milione 2026 - L’incremento al milione è una maggiorazione economica riconosciuta sulla generalità delle pensioni, al ricorrere di specifici requisiti reddituali e anagrafici.
Per il 2026, i limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sono i seguenti: 9.727,77 euro annui per il pensionato non coniugato; 16.828,89 euro annui per il pensionato coniugato. In ogni caso, l’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’incremento al milione, non può superare 748,29 euro mensili.
La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre che, dal 1.01.2026, l’incremento al milione sia aumentato di 20 euro mensili, sino dunque ad arrivare a 768,29 euro mensili, e accompagnato da un innalzamento del limite di reddito utile per il diritto, pari a 260 euro annui.
Massimali e minimali retributivi per il 2026 - Per il 2026, il massimale di retribuzione imponibile per i lavoratori nel sistema contributivo puro, ossia privi di contribuzione antecedente al 1996 o che abbiano optato per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 L. 335/1995, è fissato in 122.295 euro annui.
Il minimale retributivo per i lavoratori dipendenti è pari a: 58,12 euro giornalieri; 244,74 euro settimanali; 12.726,48 euro annui, calcolati su 52 settimane contributive.
Ne consegue che i lavoratori part-time con una retribuzione annua inferiore a 12.726,48 euro non maturano l’intero accredito di 52 settimane utili ai fini pensionistici.
Infine, la prima fascia pensionabile, oltre la quale si applica il contributo aggiuntivo dell’1%, è elevata a 56.224,40 euro annui.
