Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 3.10.2019, ha affrontato il tema nelle more dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, fornendo spunti prospettici.
Nel decreto 3.10.2019 del Tribunale di Milano si legge, in primo luogo, che l'insolvenza è tradizionalmente connessa allo stato di irreversibilità della situazione di grave crisi in cui l'impresa versa, il che fa emergere un profilo del suo accertamento e della natura del presupposto oggettivo del fallimento che si esprime nella formulazione di un giudizio prognostico. Poiché le procedure vanno intese non come semplici rimedi ex post a situazioni dannose, ma soprattutto nella loro evoluzione necessitata dall'orientamento delle direttive europee, ossia come strumento di emersione tempestiva della crisi per ridurre al minimo l'impatto della stessa ed il pregiudizio delle ragioni creditorie, è chiaro che si possa e debba ricorrere a una procedura che presuppone l'insolvenza non solamente in caso di insolvenza conclamata e risalente, ma anche quando il dissesto si stia per manifestare all'esterno in tutta la sua gravità.
L'irreversibilità della crisi, prosegue il Tribunale, si sostanzia in una previsione negativa sulla possibilità che i crediti dell'impresa possano trovare integrale soddisfazione. Rileva il Tribunale che sussiste però una zona grigia, cioè un momento in cui la crisi è solo intrinseca e come fatto esterno non si manifesta ancora con inadempimenti o altri fatti esteriori. Allora diviene importante, proseguono i giudici milanesi, capire quando si è di fronte...