L'art. 46 D.Lgs. n. 81/2008 affronta il tema della prevenzione incendi rinviando all'emanazione di un decreto apposito che manderà in pensione il D.M. 10.03.1998, finora riferimento fondamentale sul tema per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela dei lavoratori nell'ambito specifico. Atteso da tempo, lo schema del nuovo dispositivo è improntato all'armonizzazione con la legislazione più recente prodotta, dal D.P.R. n. 151/2011 al nuovo Codice di prevenzione incendi.
Il testo ricalca la struttura e i contenuti del provvedimento precedente per gli aspetti di valutazione del rischio d'incendio, l'individuazione delle misure, il controllo e la manutenzione ora integrati con l'obbligo di registrazione, la pianificazione delle emergenze; sono tuttavia introdotti significativi elementi di innovazione che tendono a semplificare sia l'applicazione che i controlli.
La normativa si applica a tutti i luoghi di lavoro che vengono classificati in 4 gruppi, distinguendo tra attività soggette e non soggette ai controlli di prevenzione incendi e attività normate e non normate, in funzione della presenza o meno di regole cogenti. Ai cantieri mobili e temporanei e alle attività industriali a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso) le disposizioni si applicano in modo specifico e settoriale.
Tra i luoghi di lavoro di tipo semplice e con modesti livelli di rischio rientrano il Gruppo P1, che comprende...