“Posso pagare a rate la sanzione che mi avete notificato?” è la domanda che gli uffici del contenzioso della pubblica amministrazione sentono spesso rivolgersi.
La risposta è contenuta nell’art. 26, c. 1 L. 689/1981 il quale prevede che “l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30”.
Ora, sorvolando sulla nozione di autorità giudiziaria che concerne alcuni casi particolari di competenza del giudice penale, per autorità amministrativa si intende quella che, una volta ritenuto fondato l’accertamento, emette l’ordinanza-ingiunzione con la quale determina l’ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione.
È questo un punto fondamentale per capire il momento a decorrere dal quale è possibile chiedere il pagamento a rate e che talora genera confusione, anche tra gli stessi consulenti. Può accadere, infatti, che tale richiesta avvenga già con la ricezione del verbale, trascurando il dato che, in realtà, tale provvedimento ha semplicemente la funzione di contestare le irregolarità accertate, diffidarne la regolarizzazione, indicare gli importi da pagare per estinguere il procedimento ispettivo, senza che vi sia...