Enti locali 12 Maggio 2021

Come procedere al riequilibrio finanziario pluriennale

La procedura ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura credibile.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall'art. 243-bis e seguenti del Tuel, è articolata in fasi alle quali si ricollegano termini e preclusioni. È opportuno evidenziare che l'avvio della procedura di risanamento pluriennale, ancor prima dell'approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori, per cui la modulazione delle fasi procedurali in ristretti ambiti temporali è destinata a non comprimere tali situazioni meritevoli di tutela. Nei diversi anni di applicazione della normativa la principale criticità emersa riguarda l'estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che limita l'essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla rapidità dell'applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso. Per l'adozione del piano di riequilibrio è previsto un termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura. Al fine dell'esatta individuazione del dies a quo, per il computo del termine predetto, si pongono 2 ipotesi alternative: ordinaria, riferita al decorso del prescritto periodo di pubblicazione ex art. 134, c. 3 del Tuel; eccezionale, riferita alla pubblicazione della delibera dichiarata immediatamente...

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