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Diritto 22 Settembre 2023

Come redigere gli atti giudiziari

Sinteticità e chiarezza, le parole d’ordine contenute nel D.M. Giustizia 110/2023.

Per i procedimenti giudiziari instaurati dopo il 1.09.2023, sono entrate in vigore le nuove regole contenute nel D.M. Giustizia 110/223 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.08.2023. Il provvedimento governativo persegue sul piano procedurale un duplice scopo:
  • da un lato, definisce gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo;
  • dall’altro, fissa i limiti degli atti in correlazione alla tipologia, al valore e alla complessità della controversia, al numero delle parti e alla natura degli interessi coinvolti.
Tutto ciò per venire incontro alle esigenze del nuovo processo civile telematico che, oltre alla gestione dei documenti in formato digitale, richiede modalità di consultazione sempre più agili con la conseguente necessità che gli atti siano scritti in forma chiara (cioè in grado di assicurare la comprensione del testo) e sintetica (ovverosia privi di inutili ripetizioni, ridondanze e prolissità redazionali). Il fine ultimo perseguito dal Legislatore è quello di garantire il principio di ragionevole durata del processo, nonché quello di leale collaborazione tra le parti.
Posto che le nuove regole dovranno applicarsi a tutte le cause di valore inferiore a 500.000 euro, vediamo le principali misure adottate, sia per quanto concerne i limiti dimensionali, sia riguardo ai caratteri da utilizzare.

Limiti dimensionali - Possiamo distinguere 3 tipologie, fatte salve le deroghe e le limitazioni espressamente previste dagli artt. 4 e 5 D.M. 110/2023:
  • atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, nonché atti introduttivi dei giudizi di impugnazione. È previsto un tetto massimo di 80.000 caratteri, grosso modo corrispondenti a 40 pagine circa, con l’utilizzo di dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri;
  • memorie, repliche e tutti gli altri atti del giudizio. Il limite scende a 50.000 caratteri che approssimativamente corrispondono a 26 pagine, con caratteri dimensionali di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri;
  • note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’art. 127-ter c.p.c. Il limite scende ulteriormente a 10.000 caratteri che corrispondono a circa 5 pagine, con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
Caratteri da utilizzare - Viene suggerito l’uso di quei caratteri che, per la loro conformazione, non affaticano la vista, quali ad esempio Times New Roman, Verdana, Arial, Garamond, ecc.

Ma cosa accade in caso di violazione dei suddetti criteri? L’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come modificato dalla Riforma Cartabia, prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto, pur non comportando alcuna invalidità, è suscettibile di valutazione da parte dal giudice, in ordine alla ripartizione delle spese di lite.